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M.A.IND. Acque Reflue

Il D.L.vo 11/5/99 n° 152 (“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”), rappresenta la nuova normativa specifica in materia di scarichi ed inquinamento idrico.

Tale norma definisce le “acque reflue domestiche” come le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”, e le “acque reflue industriali” come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.
Un terzo concetto riguarda le “acque reflue urbane”, definite come le “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato”; si tratta, in pratica, delle acque delle pubbliche fognature e dei depuratori comunali.

Il nuovo decreto legge e riconosce (e disciplina indirettamente) il depuratore e di conseguenza va a disciplinare in via diretta la responsabilità dei soggetti (consorzio, gestore, ecc.) operanti in tale impianto.
Le principali violazioni previste dal decreto si dividono in due classi: gli illeciti per inquinamento (scarico superante i valori limite di emissione previsti dal decreto stesso) e gli illeciti relativi alla violazione del sistema autorizzatorio. Tali illeciti sono poi sanzionabili con regimi diversi (penale o amministrativo) a seconda che riguardino sostanze pericolose o non pericolose e che provengano da depuratori comunali o industriali.
Un cenno a parte va riservato alle operazioni di prelievo ed analisi dei campioni, un settore vitale prioritario nel campo dell’applicazione del nuovo decreto. Il D.L. 152/99 disciplina in modo univoco l’ubicazione del punto di prelievo e la sua accessibilità, oltre che le metodologie di campionamento ed analisi e le norme tecniche relative alla presenza, in ogni depuratore, di un pozzetto di ispezione.

Si evince quindi l’importanza della presenza di un organo preposto a tali operazioni oltre che a tutte quelle funzioni di controllo, vigilanza, ispezione e supporto tecnico, fondamentali per la corretta gestione del sistema “acque di scarico” ed espressamente previste dal D.L. 152/99.

Descrizione delle attività del servizio:

  • Funzioni amministrative in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque reflue che recapitano in corpi idrici superficiali, suolo e sottosuolo, in base alle competenze attribuite dalla L.R. n. 48/1993;
  • Monitoraggio corpi idrici, catasto scarichi e catasto agronomico. Elenco "dati/argomenti" connessi con le categorie di utenti (cittadini. Imprese, Enti Locali ecc.);

L'attività prevede il rilascio di:

  1. autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali, domestiche e assimilabili alle domestiche, provenienti da insediamenti dove vengono svolte attività industriali, artigianali, agricole, prestazioni di servizi e produzioni di beni;
  2. autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, ovvero delle pubbliche fognature;
  3. autorizzazioni allo spandimento in agricoltura degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici;
  4. rilascio di provvedimenti nell'ambito dell'attività autorizzatoria degli Sportelli Unici per le attività produttive;
  5. Approvazione dei piani di prevenzione e gestione - Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne - Regolamento Regionale n° 1/R-2006 e n° 7/R -2006
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